Intestazione temporanea veicoli

Cos'è l'intestazione temporanea di un veicolo

L'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (introdotto dalla legge n. 120/2010) ha previsto che:

«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.»

Il legislatore ha quindi ampliato le ipotesi che danno luogo all'utilizzo di veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento della proprietà degli stessi.

La finalità è quella di assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, rafforzando la tutela degli interessi di ordine pubblico già garantita dall'articolo 93, comma 2

Le norme regolamentari di attuazione sono contenute nell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 (introdotto dal d.P.R. n. 198/2012).

Le istruzioni applicative sono state diramate con la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 15513 del 10 luglio 2014, che ha altresì introdotto ulteriori semplificazioni, anche attraverso l'affidamento agli Studi di consulenza dei compiti di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

Praticamente....

In pratica a partire dal giorno 3 Novembre 2014 qualsiasi soggetto che abbia la disponibità di un veicolo per un periodo superiore ai trenta giorni è obbligato ad annotare il suo nominativo sulla carta di circolazione o negli archivi della Motorizzazione . Quindi in caso di comodato , comodato a dipendente , locazione senza conducente , custodia giudiziale ed altre fattispecie è fatto obbligo all'avente causa ( affidatario del veicolo ) di effettuare la pratica di annotazione sulla carta di circolazione o negli archivi . La suddetta annotazione può essere effettuata anche dal dante causa ( intestatario del veicolo ) su delega scritta dell'avente causa .

Il nostro studio è in grado di effettuare in tempo reale questo tipo di pratica tramite l'utilizzo dello Sportello Telematico fornendo tutto il materiale necessario a tale scopo . Pertanto è sufficiente che ci contattiate allo 0583 947059 e potremo darVi tutte le informazione necessarie.


Comunicato Stampa della Motorizzazione del 29 Ottobre 2014


Di seguito riportiamo il comunicato stampa del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ) riguardante le errate interpretazioni a riguardo degli obblighi di intestazione temporanea .

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COMUNICATO STAMPA

Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie: precisazioni della Motorizzazione Civile

Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell'annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.

Al riguardo, nell'evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito del Ministero www.mit.gov.it, una apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse.

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3. L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.

5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta.

6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.

7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda.

8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell'Interno.

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E' uscito un articolo su quattroruote.it che spiega abbastanza chiaramente la situazione a tutt'oggi.

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